Sez. 1, Sentenza n. 3537 del 29/05/1980 (Rv. 407383 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA FASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - CERTI E LIQUIDI (DI DATA CERTA) - IMPOSTA COMPLEMENTARE DI SUCCESSIONE DOVUTA DAL DE CUIUS QUALE EREDE DI UN TERZO PREMORTO - DETRAIBILITA IN SEDE DI TASSAZIONE DELL'EREDITA LASCIATA DAL DE CUIUS - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA FASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - CERTI E LIQUIDI (DI DATA CERTA) - IMPOSTA COMPLEMENTARE DI SUCCESSIONE DOVUTA DAL DE CUIUS QUALE EREDE DI UN TERZO PREMORTO - DETRAIBILITA IN SEDE DI TASSAZIONE DELL'EREDITA LASCIATA DAL DE CUIUS - CONDIZIONI.*
Il debito corrispondente all'imposta complementare di successione, dovuta dal de cuius quale erede di un terzo premorto, diviene certo solo dopo la notificazione del relativo avviso di accertamento, in quanto solo da tale momento il contribuente e posto in grado di formulare le proprie contestazioni. Ne consegue che, se l'avviso di accertamento non sia stato ancora notificato al momento della morte del de cuius, l'imposta relativa non puo considerarsi un debito 'certò, suscettibile di deduzione nella tassazione della eredita da lui relitta, ai sensi dell'art 45 del RD 30 dicembre 1923, n 3270. (Conf 162/78, mass n 389458; (Conf 429/74, mass n 368136; (Conf 67/62).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)