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Sez. 1, Sentenza n. 3241 del 25/05/1995 Cc. (dep. 05/07/1995) Rv. 202128 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Amnistia e indulto | Applicazione - Ordinanza "de plano" - Rimedio esperibile - Opposizione - Impugnazione erroneamente proposta - Conversione in opposizione - Possibilità - Fattispecie: ricorso per Cassazione convertito in opposizione.
Stato
decisa il 1995-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202128-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Amnistia e indulto

Avverso l'ordinanza emessa "de plano" dal giudice dell'esecuzione in tema di applicazione di amnistia o indulto, può essere proposta opposizione, dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, in virtù della quale si instaura un procedimento che deve svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema delineato dall'art. 666 cod. proc. pen., e concludersi con la pronuncia di una ordinanza, soggetta al controllo di legittimità attraverso la proposizione del ricorso. Nel caso di impugnazione erroneamente proposta - poiché a norma dell'art. 568 ultimo comma cod. proc. pen. spetta in ogni caso al giudice procedere alla più adeguata qualificazione giuridica della dichiarazione di volontà espressa dalla parte nell'ambito dei rimedi apprestati dalla legge processuale - la proposta impugnazione va qualificata come opposizione con restituzione degli atti al competente giudice dell'esecuzione per il corso ulteriore. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione convertito in opposizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 672

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)