Sez. 4, Sentenza n. 34403 del 27/05/2003 Cc. (dep. 14/08/2003) Rv. 225717 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato "de plano" - Ammissibilità - Esclusione - Conversione in opposizione del ricorso irritualmente proposto - Ammissibilità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
I provvedimenti in tema di confisca adottati "de plano" dal giudice della esecuzione non sono suscettibili di ricorso per cassazione, e nei loro confronti deve essere promossa opposizione avanti al giudice che li ha deliberati. Il ricorso irritualmente proposto, in applicazione del principio di conservazione degli atti, deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente, senza che in proposito rilevi la questione se detta opposizione presenti o meno natura di mezzo di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)