Sez. 5, Sentenza n. 10939 del 25/07/2002 (Rv. 556207 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Condizioni - Documentazione della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale - Termine triennale per la produzione del certificato dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura - Mancata produzione tempestiva della certificazione - Conseguenze - Decadenza dai benefici - Condizioni e limiti - Mancata produzione dovuta all'inerzia dell'ufficio tenuto al rilascio del certificato - Decadenza dai benefici - Esclusione.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
L'art. 4 della legge n. 604 del 1954, nel fissare, a partire dalla data della registrazione, il termine di tre anni per la allegazione del certificato dell'ispettorato agrario che attesti la ricorrenza delle condizioni necessarie per fruire del trattamento fiscale agevolato da parte del richiedente, e nel contemplare, in caso di mancata osservanza, l'obbligo di pagamento delle normali imposte, conferisce natura indefettibilmente decadenziale a detto termine, collegando alla sua inutile decorrenza la perdita del beneficio della registrazione con aliquota ridotto. La mancata osservanza del termine non comporta, peraltro, la perdita del beneficio per il richiedente, tutte volte in cui essa dipenda dalla omissione dell'ufficio tenuto al rilascio della certificazione, considerato che, in tal caso, non essendo consentito un accertamento giudiziale diretto dei requisiti per le agevolazioni, l'omissione dell'ufficio stesso fruisce per privare il contribuente dell'unico strumento, dal carattere assorbente, di documentazione degli stessi.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 3, Legge 26/05/1954 num. 590 art. 35, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)