Sez. 5, Sentenza n. 21050 del 08/10/2007 (Rv. 601077 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Applicazione - Condizioni - Attestazione provvisoria dei requisiti prescritti - Produzione all'atto della registrazione - Conseguenze - Termine per la produzione del certificato definitivo - Natura decadenziale.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla legge 6 agosto 1954, n.604, per la piccola proprietà contadina, e che all'atto della registrazione si sia limitato a produrre l'attestazione di cui all'art. 4, primo comma, di detta legge, in luogo del certificato previsto dall'art. 3, è tenuto, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, a presentare il certificato dell'ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell'atto.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1954 num. 604 art. 4, Legge 08/06/1954 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)