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Sez. 4 - , Sentenza n. 15258 del 11/02/2020 Ud. (dep. 18/05/2020) Rv. 279242 - 02

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Colpa professionale – Gravità della colpa – Natura elastica della regola cautelare violata – Incidenza sull’esigibilità della condotta doverosa – Sussistenza – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279242-02

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, nel giudizio sulla gravità della colpa deve tenersi conto - oltre che delle specifiche condizioni del soggetto agente, del suo grado di specializzazione e della situazione specifica in cui si è trovato ad operare - della natura della regola cautelare violata, in quanto l'eventuale natura elastica della stessa, indicando un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, incide sulla esigibilità della condotta doverosa omessa, richiedendo il previo riconoscimento delle stesse da parte dell'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 sexies, Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/03/2017 num. 24 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)