Sez. 4, Sentenza n. 22405 del 08/05/2015 Ud. (dep. 27/05/2015) Rv. 263736 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Attività medico chirurgica - Colpa lieve e colpa grave - Parametri per la distinzione - Indicazione.
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI
In tema di responsabilità per attività medico chirurgica, al fine di distinguere la colpa lieve dalla colpa grave, possono essere utilizzati i seguenti parametri valutativi della condotta tenuta dall'agente: a) la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi, b) la misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni dell'agente; c) la motivazione della condotta; d) la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)