Sez. 3, Sentenza n. 1232 del 10/02/1997 (Rv. 502318 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE | Verbale di udienza - Mancanza - Conseguenze - Prova dell'omesso compimento delle attività previste dall'art. 429 cod. proc. civ. - Esclusione - Affermazioni della sentenza circa l'intervenuto svolgimento di tali attività - Efficacia probatoria - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE
In controversia relativa alla materia locatizia, soggetta al rito del lavoro, la mancanza negli atti di causa del verbale dell'udienza di discussione non comporta di per se che debbano ritenersi non eseguite le formalità previste dall'art. 429 cod. proc. civ. e non determina quindi alcuna nullità della sentenza, atteso che la prova dell'effettivo svolgimento dell'udienza di discussione, non deve necessariamente trarsi dalla documentazione formatasi a norma degli articoli 126 e 130 del cod. proc. civ. e fornita di fede privilegiata, ma può ricavarsi "aliunde" da atti dotati di analoga autorevolezza, quali le affermazioni contenute nella sentenza circa la pronunzia del dispositivo all'udienza, dopo la discussione della causa da parte dei difensori presenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)