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Sez. L, Sentenza n. 4563 del 22/04/1995 (Rv. 491989 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Scadenza - Automatica cessazione dell'efficacia delle clausole a contenuto retributivo - Esclusione - Limiti - Termine finale - Funzione.
Stato
decisa il 1995-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491989-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI

Anche per i contratti collettivi postcorporativi vale il principio per cui la scadenza contrattuale non determina l'automatica cessazione dell'efficacia delle clausole a contenuto retributivo, atteso che, incidendo esse su beni di rilevanza costituzionale quali la conservazione del diritto ad un'esistenza libera e dignitosa ed alla partecipazione alla vita sociale, politica ed economica, la loro efficacia permane sino a quando non intervengano fatti incompatibili con il permanere di essa. L'eventuale termine finale apposto dalle parti contraenti a siffatte clausole non ha pertanto efficacia risolutiva dell'obbligo retributivo, ma costituisce unicamente espressione di un impegno a contenere ulteriori rivendicazioni prima della scadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2074, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)