Sez. U, Sentenza n. 5885 del 07/11/1981 (Rv. 416636 - 01)
SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - COMPOSIZIONE - "PROROGATIO" DEI MEMBRI DESIGNATI DALLA GIUNTA REGIONALE FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI - DISCIPLINA EX D.P.R. N. 204 DEL 1978 - RILEVANZA SULLE PRONUNCE DEL CONSIGLIO ANTERIORI AL CITATO D.P.R. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - COMPOSIZIONE - "PROROGATIO" DEI MEMBRI DESIGNATI DALLA GIUNTA REGIONALE FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI - DISCIPLINA EX D.P.R. N. 204 DEL 1978 - RILEVANZA SULLE PRONUNCE DEL CONSIGLIO ANTERIORI AL CITATO D.P.R. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La disciplina dettata dal d.P.R. 5 aprile 1978 n. 204, in tema di composizione del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, anche nella parte in cui, esclusa la possibilità di riconferma dei membri designati dalla giunta regionale, prevede la "prorogatio" dei medesimi fino alla nomina dei successori (artt. 2 e 3), non spiega Rilevanza sulle pronunce deliberate dal suddetto consiglio prima dell'entrata in vigore del citato decreto, con la conseguenza che l'indagine sulla validità di queste ultime, in relazione alla partecipazione al collegio giudicante di un membro "laico" in situazione di riconferma, va condotta alla stregua della previgente normativa (art. 3 del d.l. 6 maggio 1948 n. 654), come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1976).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 100, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)