Sez. U, Sentenza n. 6126 del 19/10/1983 (Rv. 430919 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA - IRREGOLARE COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE DERIVANTE DA ASSOLUTA INIDONEITÀ DI UNO DEI MEMBRI DESIGNATI DALLA GIUNTA REGIONALE - FATTISPECIE - CONSEGUENZE - ASSOLUTO DIFETTO DI GIURISDIZIONE AFFERENTE LA SENTENZA PRONUNCIATA DALL'ORGANO IN COMPOSIZIONE ILLEGITTIMA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA VIZIATA DA PARTE DELLE S.U. ED AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL MEDESIMO CONSIGLIO IN COMPOSIZIONE LEGITTIMA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA - IRREGOLARE COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE DERIVANTE DA ASSOLUTA INIDONEITÀ DI UNO DEI MEMBRI DESIGNATI DALLA GIUNTA REGIONALE - FATTISPECIE - CONSEGUENZE - ASSOLUTO DIFETTO DI GIURISDIZIONE AFFERENTE LA SENTENZA PRONUNCIATA DALL'ORGANO IN COMPOSIZIONE ILLEGITTIMA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA VIZIATA DA PARTE DELLE S.U. ED AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL MEDESIMO CONSIGLIO IN COMPOSIZIONE LEGITTIMA.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1976, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 secondo comma del decreto legge 6 maggio 1948 n. 654, in quanto prevede la possibilità di riconferma nell'incarico per i membri del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana designati dalla giunta regionale, la decisione adottata dal consiglio medesimo, con un componente nominato in applicazione di detta norma, è viziata da difetto di giurisdizione, per irregolare composizione del collegio giudicante derivata da assoluta inidoneità di un suo membro a svolgere le relative funzioni, e tale vizio sussiste anche nel caso in cui il suddetto componente non sia stato in concreto riconfermato nell'incarico, ovvero la decisione del consiglio sia stata resa dopo il d.P.R. 5 aprile 1978 n. 204 (che ha, fra l'altro, stabilito che i membri designati dalla giunta regionale in carica alla data della sua entrata in vigore conservano il loro ufficio sino alla nomina dei successori), atteso che il vizio medesimo si ricollega alla mancata Assicurazione dell'indipendenza del giudice, per effetto di un'investitura originariamente invalida. Il suddetto difetto di giurisdizione, ricollegandosi ad una situazione temporanea che viene superata a seguito della nomina dei successori di quei componenti in osservanza delle nuove Disposizioni dettate dagli artt. 1 e 2 del citato decreto n. 204 del 1978, non importa la Cassazione senza rinvio della pronuncia a norma del terzo comma dell'art. 382 cod. proc. civ., bensì comporta, in applicazione del primo comma della norma medesima, con la Cassazione della pronuncia, l'affermazione della giurisdizione del medesimo consiglio in composizione legittima nonché la rimessione ad esso della causa. (V 2248/83, mass n 427092; (V 5885/81, mass nn 416636, 416637).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 art. 1 CORTE COST., DPR 05/04/1978 num. 204 art. 1, DPR 05/04/1978 num. 204 art. 2 CORTE COST., DPR 05/04/1978 num. 204 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)