diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1357 del 10/02/1994 (Rv. 485267 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - Determinazione | Rapporto locativo - Cessazione prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 832 del 1986 - Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - Determinazione - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1994-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485267-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - Determinazione

In materia di locazione di immobili urbani destinati ad uso non abitativo, il diritto del conduttore alla indennità per la perdita dell'avviamento commerciale sorge nel momento ed a causa della cessazione di diritto del rapporto locativo, indipendentemente dalla eventuale protrazione della occupazione di fatto dell'immobile da parte del conduttore, ed è, quindi, soggetto alla disciplina vigente in quel momento; conseguentemente, se il rapporto locativo è cessato prima della data di entrata in vigore del D.L. 9 dicembre 1986 n. 832 (convertito con legge 6 febbraio 1987 n. 15) con cui è stato sostituito l'art. 69 della legge 27 luglio 1978 n. 392, l'indennità deve essere determinata con i criteri previsti dal testo originario della predetta norma della legge sull'equo canone e non con quelli dell'art. 1 del citato D.L. n. 832/1986, al quale, in mancanza di esplicita diversa previsione, non può essere attribuita efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1986 num. 832 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)