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Sez. 1, Ordinanza n. 7057 del 24/03/2026 (Rv. 677969-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Presupposti - Richiedente minore al momento dell’ingresso in Italia -
Stato
decisa il 2026-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677969-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Raggiungimento della maggiore età nel corso del procedimento - Automatica esclusione della condizione di vulnerabilità legata alla minore età - Insussistenza - Fondamento.

In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutare anche la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia, trattandosi di elemento rilevante perché, come risulta da numerosi indici normativi, il minore rappresenta un soggetto vulnerabile, cosicché il raggiungimento della maggiore età nel corso del procedimento, i cui tempi non possono essere imputati all'interessato, ne impone, comunque, la considerazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato, con rinvio, il decreto del tribunale che aveva rigettato la domanda di protezione speciale, senza valutare la situazione personale di un richiedente ivoriano, ancora diciassettenne al momento della fuga, il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dal suo paese, per sottrarsi alle continue violenze e maltrattamenti del suo patrigno nei confronti di tutti i compenti della famiglia).

Decreto Legisl. 21/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)