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Sez. 2, Sentenza n. 1865 del 11/06/1968 (Rv. 333830 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SPESE ANTICIPATE DALL'AMMINISTRATORE DIRITTO AL RIMBORSO - CONTRIBUTI DEI SINGOLI CONDOMINI ANTICIPATI DALL'AMMINISTRATORE - OBBLIGO DI RIMBORSO DEL CONDOMINIO -ESCLUSIONE- DOMANDA DI RIMBORSO DELL'AMMINISTRATORE - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DEI SINGOLI INADEMPIENTI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1968-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333830-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - SPESE ANTICIPATE DALL'AMMINISTRATORE DIRITTO AL RIMBORSO - CONTRIBUTI DEI SINGOLI CONDOMINI ANTICIPATI DALL'AMMINISTRATORE - OBBLIGO DI RIMBORSO DEL CONDOMINIO -ESCLUSIONE- DOMANDA DI RIMBORSO DELL'AMMINISTRATORE - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DEI SINGOLI INADEMPIENTI - NECESSITA.*

Il condominio non e tenuto a rimborsare all'amministratore revocato dall'incarico i contributi condominiali da lui anticipati per far fronte alle spese condominiali e non pagati dai singoli condomini, che li dovevano in base allo stato di ripartizione delle spese approvato dall'assemblea. Da quest'ultimo, infatti, non deriva alcun Obbligo solidale degli altri condomini per il pagamento delle quote non riscosse dall'amministratore neanche nel caso in cui queste fossero equivalenti alle altre. Invero, pur avendo le opere necessarie alla manutenzione delle parti comuni dell'edificio e le spese occorrenti per l'Esercizio dei servizi comuni carattere necessariamente inscindibile, per aversi solidarieta l'identita della prestazione dovrebbe riferirsi, a norma dell'art. 1292 cod.civ., ai condomini debitori e non gia alle caratteristiche oggettive delle opere e delle spese anzidette. Pertanto, esulando il vincolo della solidarieta, la domanda di rimborso dell'amministratore revocato va proposta nei confronti dei singoli condomini inadempienti e non gia nei confronti di tutti i partecipanti al condominio legalmente rappresentati dal nuovo amministratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1292

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)