Sez. 1, Sentenza n. 549 del 28/01/1986 (Rv. 444146 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISPONIBILITÀ DELLA CASA FAMILIARE - RILEVANZA - GODIMENTO DI ESSA IN FORZA DI DIRITTO REALE OD OBBLIGATORIO OVVERO PER AFFIDAMENTO DELLA PROLE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISPONIBILITÀ DELLA CASA FAMILIARE - RILEVANZA - GODIMENTO DI ESSA IN FORZA DI DIRITTO REALE OD OBBLIGATORIO OVVERO PER AFFIDAMENTO DELLA PROLE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Al fine del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di mantenimento in regime di separazione dei coniugi, occorre considerare la complessiva situazione economica di ciascuno di essi, e, quindi, tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma di ogni altra utilità economicamente valutabile, ivi inclusa pertanto la disponibilità della casa familiare (apprezzabile in misura corrispondente al risparmio della spesa che si dovrebbe affrontare per condurre in locazione analogo immobile), tanto se tale casa resti attribuita al coniuge che ne abbia il godimento in forza di diritto reale od obbligatorio, quanto nel caso in cui venga assegnata all'altro coniuge in qualità di affidatario della prole. (V 5632/82, mass n 423409; (V 5446/81, mass n 416156).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)