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Sez. 1, Sentenza n. 5446 del 19/10/1981 (Rv. 416156 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITO - NOZIONE - USO DI UNA CASA DI ABITAZIONE LEGITTIMATO DA UN DIRITTO REALE COSTITUITO DALL'OBBLIGATO A FAVORE DEL CONIUGE BENEFICIARIO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416156-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITO - NOZIONE - USO DI UNA CASA DI ABITAZIONE LEGITTIMATO DA UN DIRITTO REALE COSTITUITO DALL'OBBLIGATO A FAVORE DEL CONIUGE BENEFICIARIO - RILEVANZA.*

Ai fini della Determinazione dell'assegno di mantenimento in un giudizio di separazione, nel concetto di reddito sono ricompresi non solo gli utili in denaro, ma anche le utilità che sono suscettibili di valutazione economica. Pertanto, l'uso di una casa di abitazione, legittimato da un diritto reale, costituito dal soggetto obbligato a favore del coniuge beneficiario, costituisce utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell'immobile a titolo di locazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)