Sez. 1, Sentenza n. 5632 del 28/10/1982 (Rv. 423409 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - REDDITO GODUTO DAI CONIUGI - UTILITÀ CORRISPONDENTI AD UN RISPARMIO DI SPESA - INCLUSIONE - USO DELLA CASA DI ABITAZIONE SPETTANTE IN PROPRIETÀ ALL'ALTRO CONIUGE - RILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - REDDITO GODUTO DAI CONIUGI - UTILITÀ CORRISPONDENTI AD UN RISPARMIO DI SPESA - INCLUSIONE - USO DELLA CASA DI ABITAZIONE SPETTANTE IN PROPRIETÀ ALL'ALTRO CONIUGE - RILEVANZA.*
Ai fini della Determinazione dell'assegno di mantenimento in un giudizio di separazione personale, nel concetto di reddito goduto dai coniugi vanno ricompresi non solo gli utili in danaro, ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica e corrispondenti ad un risparmio di spesa, quale l'uso della casa di abitazione spettante in proprietà totale o parziale all'altro coniuge. (Conf 5446/81, mass n 416156; (Conf 5516/78, mass n 395301).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)