Sez. L - , Ordinanza n. 31999 del 11/12/2018 (Rv. 652024 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Dimissioni - Per giusta causa - Immediatezza - Carattere relativo - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Il principio dell'immediatezza, che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, la cui valutazione è demandata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)