Sez. 3, Sentenza n. 3155 del 13/07/1977 (Rv. 386689 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONVERSIONE DEL DEBITO DI VALUTA IN DEBITO DI VALORE - MOMENTO DETERMINANTE - LIQUIDAZIONE - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI - RIVALUTAZIONE DELLA PARTE DEL DANNO GIA INDENNIZZATA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONVERSIONE DEL DEBITO DI VALUTA IN DEBITO DI VALORE - MOMENTO DETERMINANTE - LIQUIDAZIONE - CONSEGUENZE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI - RIVALUTAZIONE DELLA PARTE DEL DANNO GIA INDENNIZZATA - ESCLUSIONE.*
Le somme dovute a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito costituiscono un debito di valore che si converte in debito di valuta al momento della liquidazione, con la conseguenza che, a seguito di tale conversione, l'incidenza della svalutazione monetaria opera soltanto ove sia fornita dal creditore la prova del maggior danno e non per effetto di un automatico adeguamento delle somme che rappresentano l'equivalente del bene leso o perduto. Tale principio, operando anche nel caso in cui il credito di risarcimento sia stato estinto a seguito di pagamento effettuato da terzi, comporta che, nel caso di incidente stradale, la rivalutazione automatica non e ammissibile per quella parte di danno che sia stata gia indennizzata a favore della vittima dell'istituto assicuratore, ma e consentita soltanto per le somme non corrisposte dal detto istituto e, cioe, ad esempio, per l'importo dei danni non patrimoniali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)