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Sez. L, Sentenza n. 2681 del 19/04/1983 (Rv. 427572 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI- PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO RISARCIBILE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL PERIODO MATURATO DOPO LA SENTENZA DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427572-01

PROCEDIMENTI SPECIALI- PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO RISARCIBILE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL PERIODO MATURATO DOPO LA SENTENZA DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. stabilisce che il giudice, in Sede di emanazione della sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, determini il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito e altrettanto è implicitamente stabilito, nell'ambito del giudizio di appello, con ovvio riferimento al danno da svalutazione ulteriormente verificatasi dopo la sentenza di primo grado, dall'art. 437 quarto comma cod. proc. civ. che richiama la suddetta disposizione. Pertanto il danno risarcibile da svalutazione non può ricomprendere il periodo maturato successivamente alla sentenza del predetto giudice del merito, anche perché, dovendo il giudice stesso determinare il danno già verificatosi, nessuna Determinazione sarebbe possibile invece per un danno non ancora verificatosi al momento dell'emanazione della sentenza ed afferente ad un periodo compreso fra tale momento e quello dell'effettivo pagamento. (V 894/81, mass n 411414; (V 689/79, mass n 396849; (V 3155/77, mass n 386689).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)