Sez. 1, Sentenza n. 8182 del 26/07/1995 (Rv. 493438 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - IN GENERE | Farmacisti - Accertamento di tre violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino penale - Sanzione della sospensione della licenza o dell'autorizzazione - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - IN GENERE
In materia di sanzioni per violazioni di norme tributarie, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e dell'art. 2 della legge 13 luglio 1985, n. 354, l'Intendenza di Finanza, anche per la vendita di medicinali, può applicare al farmacista - nei cui confronti siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio - la sanzione della sospensione della licenza o dell'autorizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1983 num. 18 art. 2 CORTE COST., Legge 13/07/1985 num. 354 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)