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Sez. L, Sentenza n. 5484 del 15/12/1977 (Rv. 389134 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - IN GENERE - TITOLARI DI UNA PENSIONE DI RIVERSIBILITA - MUTAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO AL QUALE IL LORO DANTE CAUSA AVEVA DIRITTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389134-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - IN GENERE - TITOLARI DI UNA PENSIONE DI RIVERSIBILITA - MUTAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO AL QUALE IL LORO DANTE CAUSA AVEVA DIRITTO - INAMMISSIBILITA.*

Stante il principio secondo cui, una volta riconosciuto allo interessato il diritto ad un determinato trattamento pensionistico, la posizione di diritto soggettivo resta consolidata e l'interessato non puo, a sua scelta, mutare il trattamento con altro piu favorevole, a decorrere da un certo momento, deve ritenersi che i superstiti di un pensionato, titolari di una pensione di riversibilita, non possano mutare in loro favore il trattamento pensionistico a cui il loro dante causa aveva diritto. (nella specie, si e escluso che la titolare di una pensione di riversibilita a carico della gestione speciale artigiani potesse ottenere la liquidazione della pensione secondo le norme della Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, prima dell'entrata in vigore della legge n 114 del 1974, che espressamente consente il mutamento). (V 1402/73, mass n 364088).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 13, Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)