Sez. 2, Sentenza n. 1402 del 16/05/1973 (Rv. 364088 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE DI ANZIANITA - CONVERTIBILITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE DI ANZIANITA - CONVERTIBILITA - ESCLUSIONE.*
Una volta verificatosi l'evento costituente il rischio assicurato e quindi riconosciuto all'interessato il diritto al corrispondente trattamento previsto dalla legge, deve ritenersi consolidata una posizione di diritto soggettivo che acquista una propria fisionomia e che, salvo espresse Disposizioni contrarie, non da luogo a situazioni in cui il trattamento stesso, a scelta dell'interessato, possa essere trasformato in un altro o sostituito da un altro, a decorrere da un certo momento. Non e dunque sostenibile che il titolare di pensione di invalidita possa sostituire in base all'art 13 della legge 21 luglio 1965 n 903, tale pensione con quella di anzianita, utilizzando anche i contributi gia computati per il riconoscimento del conseguito trattamento. (V 1971/72, mass n 359090).*
Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)