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Sez. 5, Sentenza n. 9511 del 22/04/2009 (Rv. 607998 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Decreto del Ministro - Sottoscrizione entro centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'UIC - Notifica successiva alla scadenza del termine - Estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per l'infrazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607998-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

In tema di infrazioni valutarie, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate, prevista dall'art. 32, sesto comma, del d.P.R. n. 148 del 1988 per il caso di mancata emanazione del decreto recante l'ingiunzione di pagamento, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio Italiano Cambi, è impedita dalla sottoscrizione del decreto stesso da parte del Ministro o dell'autorità delegata nel termine suddetto, restando irrilevante la data della notifica, riferendosi la norma in esame al perfezionamento dell'atto che precede la notifica, la quale si colloca nella fase integrativa dell'efficacia del provvedimento ai fini della sua conoscibilità, e non incide sulla sua giuridica esistenza.

Riferimenti normativi: DPR 31/03/1988 num. 148 art. 32 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)