Sez. 5, Sentenza n. 4760 del 27/02/2009 (Rv. 607285 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Inoppugnabilità dell'avviso di liquidazione d'imposta - Successiva domanda di rimborso - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in grado d'appello - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA
È inammissibile la domanda di rimborso di una somma versata a titolo d'imposta, quando il contribuente non abbia provveduto all'impugnazione dell'avviso di liquidazione nel termine di decadenza previsto dalla legge. Tale decadenza, operando a favore dell'Amministrazione finanziaria, attiene a materia indisponibile e può essere rilevata d'ufficio per la prima volta anche in grado d'appello, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)