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Sez. 1, Sentenza n. 3517 del 10/04/1999 (Rv. 525179 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Decreto del Ministro - Sottoscrizione entro centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio Italiano Cambi - Notifica successivamente alla scadenza di detto termine - Estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per l'infrazione contestata - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525179-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

In tema di infrazioni valutarie, l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate, prevista dal comma sesto dell'art. 32 del D. P. R. 31 marzo 1988 n. 148, qualora il decreto del Ministro del Tesoro di ingiunzione al pagamento di tali somme non venga emesso nel termine di centottanta giorni dalla ricezione da parte dell'Ufficio italiano Cambi (comma quinto dell'art. succitato), è impedita dalla sottoscrizione del decreto da parte del Ministro (o dall'autorità da lui delegata, a norma del comma terzo dell'art. 42 del D.P.R. n. 148 del 1988) nel termine di cui sopra, indipendentemente dalla sua notifica, atteso che i termini giuridici di (decreto) "emesso" (di cui al comma quinto) e di "emanazione" dello stesso (di cui al comma sesto) si riferiscono alle attività di perfezionamento dell'atto che precedono la notifica dello stesso, la quale non può in esse farsi rientrare e resta quindi irrilevante rispetto all'osservanza del termine anzindicato.

Riferimenti normativi: DPR 31/03/1988 num. 148 art. 32 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)