Sez. 3, Sentenza n. 10129 del 25/07/2001 (Rv. 548464 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Misura degli interessi - Rinvio agli accordi interbancari.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nei contratti bancari, la determinazione dei tassi di interesse mediante il rinvio agli accordi interbancari può essere ritenuta sufficiente soltanto quando detti accordi costituiscano fonti vincolanti e disciplinatrici del saggio nell'ambito nazionale non anche quando contemplino diverse tipologie di tassi o quando non forniscano alcun parametro centralizzato e vincolante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)