Sez. 1, Sentenza n. 6187 del 22/03/2005 (Rv. 580632 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Contratti bancari - Misura degli interessi - Determinazione convenzionale - Rinvio agli accordi interbancari - Sufficienza - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
Nei contratti bancari la determinazione dei tassi di interesse mediante il rinvio agli accordi interbancari è da considerarsi sufficiente solo ove esistano vincolanti discipline del saggio fissate su scala nazionale con accordi di cartello e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante, essendo, in quest'ultimo caso, necessario accertare in concreto il grado di univocità della fonte richiamata, per stabilire a quale previsione le parti abbiano potuto effettivamente riferirsi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)