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Sez. 4 - , Sentenza n. 21754 del 26/06/2020 Cc. (dep. 21/07/2020) Rv. 279298 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Nuove produzioni - Termine a difesa - Assegnazione - Necessità - Modulazione della durata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279298-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il tribunale deve assegnare all'indagato che ne faccia richiesta un termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori a carico presentati dal pubblico ministero in udienza, ma la congruità di tale termine va apprezzata in rapporto alla scansione temporale che governa il procedimento di riesame. al fine di consentire il rispetto del termine di dieci giorni per la decisione previsto, dall'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sufficiente un rinvio "ad horas" dell'udienza di riesame, nonostante l'opposizione del difensore alla brevità del termine concessogli).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)