Sez. 2, Sentenza n. 36451 del 03/06/2015 Cc. (dep. 09/09/2015) Rv. 264545 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Introduzione di elementi probatori nuovi da parte del pubblico ministero in udienza - Conseguenze - Termine a difesa per l'indagato - Assegnazione - Necessità.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di impugnazioni relative a misure cautelari reali, la produzione in udienza da parte del P.M., ai sensi dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., di elementi non posti a base della domanda cautelare, non si traduce in una menomazione dell'attività difensiva e non compromette il contraddittorio tra le parti se, attraverso la assegnazione di un congruo termine, la difesa è posta nelle condizioni di conoscere e valutare l'ulteriore produzione dell'accusa, e l'indagato di difendersi concretamente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)