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Sez. 3, Sentenza n. 4029 del 11/06/1983 (Rv. 428976 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEL PRIMO GIUDICE DISTINTAMENTE NELLE DUE DIVERSE COMPONENTI DELLA SOMMA CAPITALE E DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI - CONFERMA IN APPELLO, SALVO CHE PER IL RILIEVO DATO ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI NELLO INTERVALLO - STATUIZIONE SUGLI INTERESSI - PERSISTENZA - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ ALLA SOMMA RISULTANTE DALLA RIVALUTAZIONE MONETARIA.*
Stato
decisa il 1983-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428976-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEL PRIMO GIUDICE DISTINTAMENTE NELLE DUE DIVERSE COMPONENTI DELLA SOMMA CAPITALE E DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI - CONFERMA IN APPELLO, SALVO CHE PER IL RILIEVO DATO ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI NELLO INTERVALLO - STATUIZIONE SUGLI INTERESSI - PERSISTENZA - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ ALLA SOMMA RISULTANTE DALLA RIVALUTAZIONE MONETARIA.*

In tema di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, qualora la sentenza di primo grado abbia liquidato il danno stesso distintamente nelle due diverse componenti della somma-capitale (occorrente al ristoro del pregiudizio economico arrecato) e degli interessi compensativi decorrenti dalla data del fatto illecito lesivo, la statuizione del giudice dell'appello che confermi quella decisione - salvo che per il rilievo dato al deprezzamento monetario verificatosi nell'intervallo tra le due pronuncie - lascia fermo il capo concernente il tasso e la decorrenza degli interessi che vengono così ad inerire alla somma risultante dalla sua rivalutazione monetaria la quale non costituisce il ristoro di un danno ulteriore, ma soltanto la diversa espressione, in termini monetari, di quello fin dall'origine lamentato. (V 1785/82, mass n 419641; (V 3900/81, mass n 414557).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)