Sez. 3, Sentenza n. 5063 del 10/06/1987 (Rv. 453661 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITE TEMPORALE DI RILEVANZA - PRONUNCIA DELLA SENTENZA - COEFFICIENTE DI SVALUTAZIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITE TEMPORALE DI RILEVANZA - PRONUNCIA DELLA SENTENZA - COEFFICIENTE DI SVALUTAZIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Nella Determinazione del danno extracontrattuale, costituente debito di valore, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale, devesi tener conto della svalutazione monetaria sino al momento della sentenza di appello, la quale rappresenta la pronuncia definitiva di merito che attua la liquidazione del credito e, essendo immediatamente esecutiva, consente la reintegrazione spontanea o coattiva del pregiudizio subito. La Determinazione del coefficiente di svalutazione monetaria costituisce apprezzamento di merito e, come tale, non è suscettibile di Sindacato in Sede di legittimità.(nella specie i giudici di merito hanno rivalutato la svalutazione monetaria per danni conseguenti a spese funerarie, sino alla data del deposito della sentenza di secondo grado). (V 3378/86, mass n 446341, sulla seconda parte; (V 4029/83, mass n 428976, sulla prima parte; (V 2710/82, mass n 420571, sulla prima parte; (V 179/82, mass n 417866, sulla seconda parte; (V 132/82, mass n 417826, sulla seconda parte; (V 4430/82, mass n 415133, sulla prima parte; (V 3900/81, mass n 414577, sulla prima parte; (V 723/80, mass n 404169, sulla seconda parte; (V 4858/79, mass n 401475, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)