Sez. 3, Sentenza n. 2430 del 09/02/2004 (Rv. 570001 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Caso fortuito - Comportamento del danneggiato - Rilevanza - Fondamento - Incidenza sul nesso causale tra cosa e danno - Valutazione - Criteri - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA
In tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod.civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti di un dipendente di una impresa appaltatrice deceduto dopo la caduta in una botola che si trovava nella sala pompe di uno stabilimento della committente Ilva s.p.a., rilevando che dalla lettura degli atti della indagine penale a carico dell'Ilva, conclusasi con decreto di archiviazione, era emerso che la botola in questione era coperta da un solido coperchio di lamiera dotato di maniglia e le condizioni del pavimento erano soddisfacenti, e che del resto nessuno dei presenti all'incidente aveva riferito all'ispettore del lavoro la circostanza, dedotta dagli attori, che il pavimento fosse umido o bagnato, sicché l'evento era da attribuire in via esclusiva ad un comportamento imprudente del danneggiato.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)