Sez. 3, Sentenza n. 17493 del 09/08/2007 (Rv. 598887 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Caduta delle foglie di un albero sul pavimento del terrazzo ubicato nel terreno confinante - Responsabilità del proprietario della pianta ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Possibile assoggettamento della matrìeria ala disciplina prevista per i rapporti di vicinato - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Il proprietario di un albero (nella specie, di un fico) non è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per i lamentati danni provocati dalla caduta delle foglie sul pavimento del terrazzo posto nel fondo confinante, non ricorrendo né il carattere lesivo dell'evento (caduta delle foglie), trattandosi di fenomeno del tutto naturale e inoffensivo (tranne nel caso in cui le foglie siano lasciate esposte per lungo tempo alle intemperie, per la totale incuria del proprietario della superficie interessata dalla caduta), né la pericolosità della cosa (pianta) in relazione all'evento dedotto e neanche la possibilità di prevenzione dello stesso ad opera del proprietario della pianta, potendo, se mai, essere assoggettata la riferita condotta alla disciplina prevista per i rapporti di vicinato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)