diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005 (Rv. 584523 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Caso fortuito incidentale - Nozione - Comportamento del danneggiato - Rilevanza - Fondamento - Incidenza sul nesso causale tra cosa e danno - Valutazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584523-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA

In tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento e rappresenta a mero tramite del danno, in concreto provocato da una causa ad essa estranea, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno. All'ipotesi del fortuito va ricondotto anche il caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno. (Nella specie, la S.C., rigettando sul punto il ricorso incidentale proposto dal condominio ha rilevato la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza, là dove, in relazione all'individuazione della responsabilità conseguente alla caduta di un terzo per effetto di una macchia di olio presente su una rampa di accesso condominiale ad un'autorimessa, aveva escluso l'incidenza causale, sulla determinazione dell'evento dannoso, della condotta dello stesso danneggiato, alla stregua della congruità dell'accertamento di fatto in base al quale era risultato che la macchia di olio non era visibile, sia perché ricoperta da polvere, sia in quanto la rampa, in cui avvenne il sinistro, si trovava in una zona interna dell'edificio condominiale e non molto illuminata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)