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Sez. 1, Sentenza n. 8499 del 19/11/1987 (Rv. 456023 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA SCRITTA - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO IN ITALIA - SPECIFICA APPROVAZIONE DELLA CLAUSOLA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456023-01

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA SCRITTA - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO IN ITALIA - SPECIFICA APPROVAZIONE DELLA CLAUSOLA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il requisito della Forma scritta, con riguardo a clausola compromissoria per arbitrato estero, nella disciplina della convenzione di new York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), è soddisfatto dall'inserimento della clausola medesima in accordo sottoscritto dalle parti, ovvero in scambio di lettere o telegrammi, senza che si renda necessaria la specifica approvazione di cui all'art. 1341 cod. civ., ancorché il contratto sia stato concluso in Italia. (V 563/82, mass n 418285).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 800, Tratt. Internaz. 10/06/1958, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)