Sez. 1, Sentenza n. 563 del 28/01/1982 (Rv. 418285 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - COMPROMESSO - FORME - NOMINA DEGLI ARBITRI E PROCEDIMENTO ARBITRALE - LEGGE APPLICABILE.*
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - COMPROMESSO - FORME - NOMINA DEGLI ARBITRI E PROCEDIMENTO ARBITRALE - LEGGE APPLICABILE.*
In tema di compromesso per arbitrato estero secondo la convenzione di new York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), per la validità del quale, a norma dell'art. 11 della convenzione medesima, è sufficiente che l'accordo delle parti risulti da atto scritto o da scambio di lettere o telegrammi (senza necessità, quindi, di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.), la nomina degli arbitri ed il procedimento arbitrale sono regolati, in difetto di previsione contrattuale, dalla legge dello stato in cui il lodo viene reso, la cui eventuale inosservanza deve essere dimostrata dalla parte che contesti l'operatività del lodo stesso. (V 5378/80, mass n 409256; (V 2448/80, mass n 406166; (V 272/77, mass n 383802).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 800, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 4, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 5, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)