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Sez. U, Sentenza n. 5601 del 22/05/1995 (Rv. 492371 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Convenzione di New York 10 giugno 1958 - Clausola compromissoria - Forma scritta - Inserimento della clausola in accordo sottoscritto dalle parti e concluso in Italia, senza specifica approvazione ex art. 1341 cod. civ. - Idoneità.
Stato
decisa il 1995-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492371-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

Il requisito della forma scritta, con riguardo a clausola compromissoria per arbitrato estero, nella disciplina della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), è soddisfatto dall'inserimento della clausola medesima in accordo sottoscritto dalle parti, senza che si renda necessaria la specifica approvazione di cui all'art. 1341 cod. civ., ancorché il contratto sia stato concluso in Italia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 800, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)