Sez. L, Sentenza n. 3682 del 29/10/1975 (Rv. 377894 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DISATTENZIONE ED INACCORTEZZA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (OPERAZIONI DI CONTROLLO DI UN CAPO SERVIZIO MERCI; COLPOSA NEGLIGENZA NELLE OPERAZIONI; DANNO ECONOMICO DEL DATORE DI LAVORO; GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - DISATTENZIONE ED INACCORTEZZA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (OPERAZIONI DI CONTROLLO DI UN CAPO SERVIZIO MERCI; COLPOSA NEGLIGENZA NELLE OPERAZIONI; DANNO ECONOMICO DEL DATORE DI LAVORO; GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO).*
La disattenzione ed inaccortezza del prestatore di lavoro, nello espletamento delle mansioni affidategli, oltreche costituire violazione dell'Obbligo di diligenza imposto dall'art 2104 cod civ, perseguibile con sanzione disciplinare, puo assurgere a giustificato motivo di licenziamento, ai sensi dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, qualora il fatto integri gli estremi di un notevole inadempimento ai doveri contrattuali, tale da attentare alla preservazione della fiducia propria del rapporto di lavoro, e da non consentirne la prosecuzione. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto sorretto da giustificato motivo il licenziamento, da parte di una compagnia aerea, di un 'capo servizio mercì, il quale, per colposa negligenza nelle operazioni di controllo demandategli, aveva fatto scaricare una notevole partita di merce deperibile in un aereoporto diverso da quello di destinazione, con non lieve danno economico per la compagnia; la SC, enunciando il principio di cui sopra, ha respinto il ricorso proposto avverso la predetta decisione). (V 1276/71, mass n 351450).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)