Sez. 2, Sentenza n. 1276 del 05/05/1971 (Rv. 351450 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTI (BLOCCO E LIMITAZIONE DEI) - LEGGE N 604 DEL 1966 - ART 3 - DIVIETO DI LICENZIAMENTO - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTI (BLOCCO E LIMITAZIONE DEI) - LEGGE N 604 DEL 1966 - ART 3 - DIVIETO DI LICENZIAMENTO - PORTATA.*
L'art 3 della legge 15 luglio 1966, n 604, contiene una specificazione del divieto di licenziamento espresso nell'art 1 della stessa lege. La disposizione e diretta a precisare che il licenziamento per giustificato motivo e determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, il quale, anche se non deve essere cosi grave da giustificare il licenziamento senza preavviso, deve essere tuttavia abbastanza grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)