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Sez. L, Sentenza n. 4833 del 09/11/1977 (Rv. 388437 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CONDUCENTE DI AUTOVEICOLO - RESPONSABILITA CIVILE PER UN INCIDENTE STRADALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - SODDISFACIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388437-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CONDUCENTE DI AUTOVEICOLO - RESPONSABILITA CIVILE PER UN INCIDENTE STRADALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - SODDISFACIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - FATTISPECIE.*

Puo costituire giustificato motivo di licenziamento di un autista dipendente, un incidente stradale con conseguenti danni alla autovettura del datore di lavoro, che l'autista medesimo abbia provocato per imprudenza, imperizia o inosservanza di Disposizioni regolanti la circolazione, qualora il fatto integri gli estremi di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ed in particolare di quello di diligenza. E peraltro compito del giudice del merito verificare se il datore di lavoro abbia fornito la prova della colpa del dipendente. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto non sufficientemente motivata la sentenza impugnata, fondata su un verbale della polizia stradale, redatto il giorno successivo all'incidente e che non precisava in base a quali elementi specifici fosse stata riscontrata la sussistenza delle infrazioni al codice della strada, attribuite al lavoratore). (Conf 3682/75, mass n 377894; (Conf 1964/66, mass n 323817).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)