Sez. 2, Sentenza n. 2224 del 01/06/1977 (Rv. 385940 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - LIMITI - ECCESSIVA ONEROSITA - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE - LESIONE DI DIRITTO REALE - RICHIESTA DI RIDUZIONE IN PRISTINO - INAPPLICABILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - LIMITI - ECCESSIVA ONEROSITA - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE - LESIONE DI DIRITTO REALE - RICHIESTA DI RIDUZIONE IN PRISTINO - INAPPLICABILITA.*
Il disposto dell'art 2058, secondo comma, cod civ, che consente al giudice di disporre che il risarcimento del danno avvenga per equivalente se la reintegrazione in Forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, non e applicabile all'ipotesi in cui sia dedotta la lesione di un diritto reale (nella specie: violazione delle distanze stabilite dalla normativa antisismica) e sia stata richiesta conseguentemente la tutela mediante riduzione in pristino. (Conf 279/73, mass n 362153).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)