Sez. 2, Sentenza n. 279 del 29/01/1973 (Rv. 362153 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - LIMITI - ECCESSIVA ONEROSITA - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE - REINTEGRAZIONE DI DIRITTI REALI - INAPPLICABILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - LIMITI - ECCESSIVA ONEROSITA - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE - REINTEGRAZIONE DI DIRITTI REALI - INAPPLICABILITA.*
Il disposto dell'art 2058, secondo comma, cod civ - che conferisce al giudice il potere di disporre che il risarcimento avvenga per equivalente, ove la reintegrazione in Forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore - non e applicabile all'ipotesi in cui sia fatto valere un diritto reale e si tenda ad ottenerne la tutela mediante la riduzione in pristino. (Conf 2720/70, mass n 349148).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)