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Sez. U, Sentenza n. 207 del 16/01/1986 (Rv. 443849 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE - SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO - INSTALLAZIONE ABUSIVA DI LINEE TELEFONICHE SU FONDO ALTRUI - DOMANDA DEL PROPRIETARIO DI RIMOZIONE DELLE LINEE - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE EX ART. 2058 COD. CIV. - ESCLUSIONE - ART. 2933 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443849-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE - SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO - INSTALLAZIONE ABUSIVA DI LINEE TELEFONICHE SU FONDO ALTRUI - DOMANDA DEL PROPRIETARIO DI RIMOZIONE DELLE LINEE - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE EX ART. 2058 COD. CIV. - ESCLUSIONE - ART. 2933 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In relazione alla domanda, con la quale il proprietario di un fondo chieda la rimozione di installazioni di linee telefoniche abusivamente realizzate dalla società concessionaria del relativo servizio, non sono invocabili i principi di cui all'art. 2058 cod. civ., circa il risarcimento per equivalente ove l'esecuzione in Forma specifica risulti eccessivamente onerosa, stante la inapplicabilità di tale norma con riguardo alle azioni reali, mentre può operare solo il diverso limite fissato dall'art. 2933 secondo comma cod. civ., per il caso in cui la distruzione della cosa risulti di pregiudizio per l'economia nazionale, sempreché il concreto verificarsi di tale pregiudizio venga dedotto e dimostrato. (V 2324/82, mass n 420203; (V 2224/77, mass n 385940).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2933

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)