Sez. 3, Sentenza n. 2884 del 19/05/1979 (Rv. 399210 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'inosservanza dell'Obbligo del giudice civile di far rapporto, ai sensi dell'art 3 del cod proc pen, al procuratore della Repubblica, non e deducibile come motivo di ricorso per Cassazione, essendo tale Obbligo stabilito nell'interesse superiore della giustizia per la repressione dei reati e non nell'interesse privato delle parti, alle quali e data facolta di denunciare direttamente i reati che esse ritengono risultare dagli Atti del giudizio. (Conf 5228/78, mass n 394992; (Conf 2246/77, mass n 385968; (Conf 1180/76, mass n 379866).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)