diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1777 del 04/05/1995 Cc. (dep. 16/06/1995) Rv. 201724 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa | Indicazione di temi e mezzi di prova superflui o non pertinenti o non rilevanti ai fini dell'indagine sulla fondatezza della "notitia criminis" - Inammissibilità dell'opposizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201724-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa

L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 410 cod. proc. pen., non soltanto qualora non contenga le indicazioni previste dal primo comma dello stesso articolo ma anche quando (sulla base di un principio generale deducibile dalla logica del sistema) tali indicazioni si risolvano nella proposizione di temi e mezzi di prova superflui, non pertinenti o irrilevanti ai fini dell'indagine sulla fondatezza della "notitia criminis".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)