Sez. 6, Sentenza n. 1973 del 16/05/1997 Cc. (dep. 24/07/1997) Rv. 209106 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Indicazione delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova - Necessità - Omessa indicazione - Inammissibilità dell'opposizione - Indicazione chiaramente superflue, non pertinenti o irrilevanti - Ammissibilità dell'opposizione - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
L'opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile non solo quando non contiene l'indicazione degli ulteriori mezzi di prova ritenuti necessari, ma, in applicazione di un principio generale ricavabile dal sistema processuale, anche quando tale indicazione, pur formalmente presente, si risolva nella proposizione di temi d'indagine e di mezzi di prova chiaramente superflui, non pertinenti o irrilevanti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)