Sez. 4, Sentenza n. 17597 del 20/01/2004 Cc. (dep. 16/04/2004) Rv. 228176 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Indicazione delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova - Necessità - Omessa indicazione - Inammissibilità dell'opposizione - Indicazione chiaramente superflue, non pertinenti irrilevanti - Ammissibilità dell'opposizione - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
L'opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile non solo quando non contiene l'indicazione degli ulteriori mezzi di prova ritenuti necessari, ma anche quando tale indicazione, pur formalmente presente, si risolva nella proposizione di temi d'indagine e di mezzi di prova chiaramente superflui, non pertinenti o irrilevanti, nonché nei casi di ritenuta inutilità delle indagini richieste o, ancora, quando gli elementi di prova proposti siano privi dei necessari caratteri di specificità e concretezza (fattispecie in cui il giudice aveva ritenuto irrilevanti le indagini richieste, aventi ad oggetto l'assunzione di testi già sentiti dalla polizia giudiziaria nell'imminenza dei fatti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)