Sez. 1, Sentenza n. 6217 del 22/11/1980 (Rv. 409944 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECRETO RELATIVO - AUTONOMIA RISPETTO ALLA FASE DI MERITO - CONSEGUENZE IN TEMA DI RICHIESTA E DI PRONUNCIA DI TALE DECRETO IN EPOCA SUCCESSIVA ALL'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECRETO RELATIVO - AUTONOMIA RISPETTO ALLA FASE DI MERITO - CONSEGUENZE IN TEMA DI RICHIESTA E DI PRONUNCIA DI TALE DECRETO IN EPOCA SUCCESSIVA ALL'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO.*
In tema di dichiarazione giudiziale di paternita o maternita, il decreto sull'ammissibilita dell'Azione, previsto dall'art 274 cod civ quale antecedente indefettibile della fase di merito necessariamente successiva, spiega un'efficacia autonoma, nel senso rimuovere un ostacolo alla proposizione della domanda, prima ed indipendentemente dal fatto che essa venga concretamente introdotta. Pertanto, qualora tale provvedimento sia stato richiesto al tribunale in relazione ad un procedimento di merito gia instaurato, ed il tribunale medesimo, pur rilevando la violazione del predetto criterio di successione temporale e la necessita dell'introduzione di una nuova domanda, dichiari l'ammissibilita dell'Azione, questa declaratoria deve ritenersi idonea a consentire a quel giudice di statuire sulla domanda di merito, che sia stata in data posteriore rinnovata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)