Sez. 1, Sentenza n. 3112 del 07/05/1983 (Rv. 428029 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIBILITÀ PRIMA DELLA FASE DI MERITO - NECESSITÀ - RILEVANZA - LIMITI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIBILITÀ PRIMA DELLA FASE DI MERITO - NECESSITÀ - RILEVANZA - LIMITI.*
Poiché la ratio della fase preliminare del giudizio di ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale è quella di evitare l'Esercizio di azioni temerarie o ricattatorie nei confronti della parte convenuta, quest'ultima ha interesse a fare svolgere questa fase - ivi compreso il relativo giudizio di Cassazione - prima dello svolgimento della fase di merito. Tale interesse, che può essere fatto valere se la fase preliminare non sia ancora esaurita al momento della proposizione della domanda di merito, non è più attuale al fine di rilevare il mancato rispetto dell'ordine di priorità fra le due azioni, qualora nessuna delle parti abbia impugnato il provvedimento di ammissibilità e la pronuncia di merito sia intervenuta dopo la scadenza dei termini per ricorrere in Cassazione avverso la decisione sulla ammissibilità. (contra 5443/81, mass n 416150; (contra 6217/80, mass n 409944; (contra 3441/78, mass n 392900).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)